SCEGLI UN IMMOBILE CERTIFICATO
La compravendita immobiliare può essere considerata un momento di elevato stress emotivo. È quasi sempre l’investimento più importante nella vita di una persona e niente è lasciato al caso. Ciò nonostante, per comprare casa in modo sicuro, certificato, può non essere sufficiente affidarsi solo ad un bravo notaio o ad una rinomata agenzia immobiliare.
Per questi motivi Casa in Regola mette a disposizione una mappa dedicata, con cui cercare le agenzie immobiliari convenzionate Casa in Regola che, grazie alla stipula di una convenzione, potranno offrire ai propri clienti il servizio ad un prezzo agevolato
IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ
Prima della sottoscrizione della proposta di acquisto è buona norma verificare la conformità urbanistica dell’immobile, perché, nel caso presenti irregolarità, occorrerà verificare se queste siano effettivamente sanabili o meno. Nel caso siano sanabili sarà il venditore a farsi carico di tutte le spese e gli adempimenti necessari alla regolarizzazione, nel caso opposto, invece, l’immobile non potrebbe essere alienato.
La conformità urbanistica di un immobile viene dimostrata per mezzo di un certificato di conformità urbanistica o Relazione Tecnica Integrata, redatto da un Architetto, Ingegnere o Geometra, attraverso il quale viene garantita e certificata la conformità catastale ed urbanistica dell’immobile oggetto di compravendita o donazione.
Qualora una difformità urbanistica non sia tempestivamente indicata e regolarizzata dal proprietario-venditore o rilevata dall’acquirente prima del rogito notarile, la stessa ricadrà in capo al nuovo proprietario che dovrà provvedere a proprie cure e spese alla regolarizzazione, fatte salve eventuali azioni di rivalsa nei confronti del vecchio proprietario.
LA DICITURA “ANTE 1967“
L’obbligo di indicare anche il titolo autorizzativo all’interno dei contratti definitivi di compravendita immobiliare è stato introdotto dalla legge n. 47/1985.
L’art. 40 della legge n. 47/1985, nello specifico, prevede che, nel caso la costruzione dell’immobile sia antecedente il 1 settembre 1967, nell’atto di compravendita si possa omettere l’indicazione del titolo abilitativo, a favore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ciò detto, il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha introdotto una precisa definizione di STATO LEGITTIMO dell’immobile che trascende dall’effettiva presenza del titolo abilitativo.
L’acquirente deve essere molto cauto e non omettere mai il controllo sulla conformità.