UN VALORE AGGIUNTO DELLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

PIÙ VISIBILITÀ


Le Agenzie Immobiliari convenzionate potranno offrire ai propri clienti i servizi di CASA in REGOLA scegliendo tra due modalità agevolate e saranno individuabili grazie ad una mappa interattiva dedicata, nella quale richiamare le schede informative personalizzate.

PROFESSIONALITÀ


I Professionisti (Architetti, Ingegneri, Geometri) che collaborano con Casa in Regola per la redazione dei Certificati di Conformità vantano alle spalle numerosi anni di progettazione urbanistica, per garantire un servizio altamente professionale e una compravendita sicura.

NESSUNA PERDITA DI TEMPO


Per certificare dal punto di vista urbanistico-catastale un immobile occorrono sopralluoghi, accessi agli archivi comunali, verifiche in Conservatoria, verifiche catastali, ecc. Tutti adempimenti che richiedono molto tempo e specifiche competenze tecniche.

MENO RESPONSABILITÀ


Attraverso la firma del professionista incaricato della redazione della Relazione Tecnica Integrata, CASA in REGOLA assume ogni responsabilità legata alla dichiarazione della regolarità urbanistico-catastale dell’immobile da allegare al rogito notarile.

PROVVIGIONE ASSICURATA


La certificazione immobiliare CASA in REGOLA evita che possa venire negata la provvigione di intermediazione immobiliare a causa di lamentate irregolarità di natura urbanistico/catastale, finanche quando riconducibili al criterio della “ordinaria diligenza professionale*.

ACCORDO DI PARTNERSHIP

VUOI FORNIRE AI TUOI CLIENTI I SERVIZI ALTAMENTE PROFESSIONALI ED INNOVATIVI DI CASA in REGOLA?

*Ordinaria diligenza professionale

Il più diffuso motivo di contenzioso giudizario che vede come protagonisti gli agenti immobiliari è legato alla mancata comunicazione delle informazioni essenziali relative all’affare (art. 1759 C.C.).

(art. 1759 C.C.)
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note (1), relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso [1746] …

(1) Si tratta delle circostanze che il mediatore conosce e di quelle che avrebbe dovuto conoscere con la diligenza ordinaria (1176 c.c.).

Secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4415 del 21/02/2017, l’agente immobiliare è responsabile qualora, conoscendo o potendo conoscere con la normale diligenza, l’esistenza di vizi tali da diminuire il valore della cosa venduta, non ne dia informazione al cliente.

Questa responsabilità si aggiunge a quella del venditore e può essere esercitata dall’acquirente chiedendo il risarcimento del danno al mediatore o negandogli il pagamento della provvigione. Asserisce la Corte Suprema che detta responsabilità non può estendersi alle ipotesi di indagini di carattere tecnico come quelle relative alla verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità non esigibile da tale categoria professionale.

La giurisprudenza in merito è vasta e concorde nel delineare un panorama estremamente complesso, dai risvolti spesso imprevedibili. Nulla deve essere lasciato al caso.