AUTOCERTIFICAZIONI NELLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Le conformità che il bene immobile deve possedere al momento del trasferimento per atto tra vivi sono di due tipi: quella catastale e quella urbanistico – edilizia. In gran parte del territorio italiano è ancora sufficiente che il proprietario autocertifichi, in sede di rogito, la regolarità urbanistica di un immobile, per alienarlo definitivamente a favore di un altro soggetto.

Verificare la regolarità urbanistica di un immobile, tuttavia, per un privato cittadino potrebbe essere difficoltoso se non addirittura impossibile.

Di seguito un breve elenco, non esaustivo, delle verifiche necessarie per dichiarare la conformità urbanistica di un immobile senza correre il rischio di rilasciare un’autocertificazione infedele all’interno del contratto definitivo di compravendita (occorre fare riferimento a tutti i titoli abilitativi ottenuti nel tempo e reperire in Comune tutta la relativa documentazione, come le tavole grafiche, le relazioni, ecc.):

  • eventuali provvedimenti anteriori al 1 settembre 1967 (entrata in vigore della cd. legge Ponte che ha esteso a tutto il territorio nazionale l’obbligo di munirsi del titolo abilitativo)
  • provvedimenti edilizi successivi al 1 settembre 1967
  • Licenza Edilizia
  • Concessione Edilizia
  • Permesso di Costruire
  • Certificato di agibilità/abitabilità
  • Condoni
  • Sanatorie

La regolarità catastale, invece, attiene alla corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile con la planimetria depositata, ma anche con la rispondenza dei relativi dati identificativi catastali e quelli inerenti la categoria, la classe e la consistenza, nonchè la rendita.

Naturalmente, come nel caso di difformità urbanistiche, nel caso in cui a seguito dei controlli insorgessero delle incongruenze, l’atto definitivo potrà essere stipulato solo a seguito delle necessarie regolarizzazioni.

CONCLUSIONI

Comprare casa è spesso l’investimento più importante nella vita di una persona e proprio per questo è necessario rassicurare l’acquirente circa lo “stato di salute” dell’immobile: la certificazione CASAinREGOLA ne garantisce la regolarità urbanistica e catastale; questo vuol dire che per avere la certezza della regolarità edilizia dell’immobile proposto in vendita non sarà necessario effettuare ulteriori verifiche, in quanto nel documento predisposto saranno riportati TUTTI i titoli abilitativi che hanno interessato l’unità immobiliare, con tanto di copie dei documenti originali conservati negli archivi comunali e dell’Agenzia delle Entrate (catasto), tutto certificato da un professionista abilitato, esperto in materia urbanistica, totalmente responsabile in caso di dichiarazioni non veritiere.
Qualsiasi eventuale futuro contenzioso sugli aspetti urbanistico-edilizi, chiamerà in causa il professionista.

Ricordiamo che le obbligazioni a cui il venditore va in contro nell’ambito della compravendita dell’immobile, non sono assolutamente di poco conto, in quanto presentano risvolti di notevole impatto economico e non solo: richiesta di risarcimento danni, possibilità di vedere annullato l’atto di compravendita, sino alle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.